Ordinanza 99/2001 (ECLI:IT:COST:2001:99)
Massima numero 26141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Accesso al rito per gli imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo - Preclusione in caso di istruzione dibattimentale già in corso (alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 144 del 2000), con impossibilita' di proporre istanza alla prima udienza utile - Lamentata disparità di trattamento tra imputati di reati punibili con la pena della reclusione e imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Accesso al rito per gli imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo - Preclusione in caso di istruzione dibattimentale già in corso (alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 144 del 2000), con impossibilita' di proporre istanza alla prima udienza utile - Lamentata disparità di trattamento tra imputati di reati punibili con la pena della reclusione e imputati di reati punibili con la pena dell'ergastolo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui "preclude l'accesso al rito abbreviato agli imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo, ove l'istruzione dibattimentale sia già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e non estende agli stessi la possibilità concessa dal comma 2 del detto articolo di proporre la relativa istanza alla prima udienza utile del processo", in quanto le disposizioni impugnate hanno carattere transitorio, sicché la disparità di trattamento denunziata dal rimettente risulta in realtà giustificata dalla diversa incidenza delle modifiche normative, rispetto al precedente regime di accesso al giudizio abbreviato.
- Sulla inapplicabilità del rito abbreviato agli imputati di reati puniti con l'ergastolo, prima della modifca di cui alla legge n. 479 del 1999, v. sentenza n. 176/1991.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui "preclude l'accesso al rito abbreviato agli imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo, ove l'istruzione dibattimentale sia già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e non estende agli stessi la possibilità concessa dal comma 2 del detto articolo di proporre la relativa istanza alla prima udienza utile del processo", in quanto le disposizioni impugnate hanno carattere transitorio, sicché la disparità di trattamento denunziata dal rimettente risulta in realtà giustificata dalla diversa incidenza delle modifiche normative, rispetto al precedente regime di accesso al giudizio abbreviato.
- Sulla inapplicabilità del rito abbreviato agli imputati di reati puniti con l'ergastolo, prima della modifca di cui alla legge n. 479 del 1999, v. sentenza n. 176/1991.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 1
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 2
legge
05/06/2000
n. 144
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte