Sentenza 189/2001 (ECLI:IT:COST:2001:189)
Massima numero 26313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/06/2001;  Decisione del  04/06/2001
Deposito del 11/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26314  26315  26316


Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione da parte dello stesso giudice dopo la decisione di manifesta inammissibilita' - Ammissibilità - Presupposti.

Testo
E' ammissibile la questione sollevata nuovamente, da parte dello stesso giudice, dopo la decisione di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 183/1999) emessa dalla Corte costituzionale. Infatti, l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, preclude allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte soltanto nel caso di una pronunzia di "natura decisoria" e non quando sia stata emessa una pronunzia che dichiara manifestamente inammissibile la questione, per ragioni puramente processuali.

- V. sentenze n. 433/1995 e n. 451/1989, richiamate come precedenti.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 24    co. 2