Sentenza 189/2001 (ECLI:IT:COST:2001:189)
Massima numero 26313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
04/06/2001; Decisione del
04/06/2001
Deposito del 11/06/2001; Pubblicazione in G. U. 13/06/2001
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione da parte dello stesso giudice dopo la decisione di manifesta inammissibilita' - Ammissibilità - Presupposti.
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione da parte dello stesso giudice dopo la decisione di manifesta inammissibilita' - Ammissibilità - Presupposti.
Testo
E' ammissibile la questione sollevata nuovamente, da parte dello stesso giudice, dopo la decisione di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 183/1999) emessa dalla Corte costituzionale. Infatti, l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, preclude allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte soltanto nel caso di una pronunzia di "natura decisoria" e non quando sia stata emessa una pronunzia che dichiara manifestamente inammissibile la questione, per ragioni puramente processuali.
- V. sentenze n. 433/1995 e n. 451/1989, richiamate come precedenti.
M.F.
E' ammissibile la questione sollevata nuovamente, da parte dello stesso giudice, dopo la decisione di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 183/1999) emessa dalla Corte costituzionale. Infatti, l'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, preclude allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte soltanto nel caso di una pronunzia di "natura decisoria" e non quando sia stata emessa una pronunzia che dichiara manifestamente inammissibile la questione, per ragioni puramente processuali.
- V. sentenze n. 433/1995 e n. 451/1989, richiamate come precedenti.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 24
co. 2