Impresa e imprenditore - In genere - Possibili limitazioni all'esercizio della relativa libertà - Condizioni - Necessità di una base legale - Bilanciamento ragionevole e proporzionale con le finalità di utilità sociale - Estensione all'impresa di un pubblico esercizio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina della Regione Lazio che impone, alle strutture sanitarie accreditate, il vincolo che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro). (Classif. 132001).
La libertà di impresa - da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può subire limitazioni che devono, innanzi tutto, avere una base legale; inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale - che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delle esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché delle legittime aspettative degli operatori - deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L'individuazione dell'utilità sociale, infatti, non deve essere arbitraria e gli interventi del legislatore non possono perseguirla con misure palesemente incongrue. Questi principi devono essere rispettati anche nella disciplina legislativa di un'attività economica privata integrata in un pubblico servizio. Essa, infatti, è pur sempre espressione della libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (Precedenti: S. 218/2021 - mass. 44288; S. 85/2020 - mass. 43541; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 47/2018 - mass. 39972; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 247/2010 - mass. 34818; S. 152/2010 - mass. 34615; S. 167/2009 - mass. 33469; S. 548/1990 - mass. 16722).
La regola della riserva di legge nel campo delle private libertà nella materia economica, comprensive della libertà di iniziativa, determina la regola per cui le determinazioni della legge possono essere diverse anche di contenuto, a seconda della natura dell'attività economica e della utilità sociale da perseguire, ma non possono mai mancare del tutto. (Precedenti: S. 388/1992 - mass. 18800; S. 40/1964 - mass. 2124).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, il quale stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, deve avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. terza, detta una prescrizione di normazione primaria, molto puntuale e rigida, realizzando una penetrante limitazione del potere organizzativo dell'imprenditore, titolare della struttura che ambisce all'accreditamento, non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento. La tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute. Viceversa, con la disposizione censurata il legislatore regionale ha introdotto, con una prescrizione rigida e generalizzata, un requisito ulteriore per l'accreditamento, senza alcuna graduazione risultante dal bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco. E anzi, una siffatta previsione finisce finanche per escludere la possibilità degli stessi operatori sanitari di prestare la propria attività con contratto di collaborazione o di lavoro autonomo presso strutture accreditate. Emerge così il difetto di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto al fine sociale ultimo della tutela della salute, che si traduce in un limite irragionevole alla libertà di iniziativa economica privata. Rimane comunque per la Regione - nell'ambito delle sue competenze in tema di accreditamento delle strutture sanitarie, esercitate mediante un equilibrato bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata e i fini sociali, in particolare quello della tutela della salute - la possibilità di fissare standard organizzativi più idonei anche quanto al rapporto di impiego del personale necessario per l'erogazione delle prestazioni sanitarie).