Sentenza 104/2001 (ECLI:IT:COST:2001:104)
Massima numero 26149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 10/04/2001; Pubblicazione in G. U. 18/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principi di indipendenza e imparzialita' del giudice, nonche' irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarietà al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principi di indipendenza e imparzialita' del giudice, nonche' irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarietà al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione.
Testo
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen..
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996.
M.R.
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., nella parte in cui dispongono che, quando il giudice nel dibattimento di primo grado dichiara con sentenza la propria incompetenza ovvero quando il giudice di appello annulla la sentenza di primo grado per incompetenza, venga disposta la trasmissione degli atti al giudice competente anzichè al pubblico ministero presso quest'ultimo, presuppone necessariamente che gli atti vadano restituiti a un pubblico ministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. Pertanto il principio affermato dalla suddetta sentenza, allorché si proceda per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., è applicabile soltanto quando sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto. Non è, pertanto, fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996, impongono al giudice che dichiari nel dibattimento di primo grado la propria incompetenza per territorio, ovvero al giudice di appello che annulli la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest'ultimo, anche nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen..
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 cod. proc. pen., v. sentenze n. 76/1993, n. 214/1993, n. 70/1996.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 23
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 24
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte