Ordinanza 107/2001 (ECLI:IT:COST:2001:107)
Massima numero 26153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 10/04/2001; Pubblicazione in G. U. 18/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di legge penale incriminatrice - Configurabilità dell'oltraggio come autonomo reato (anziche' quale aggravante del reato d'ingiuria), tipo ed entita' delle pene e regime di procedibilita' - Immodificabilità del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione - Prospettazione di quesiti plurimi, senza un nesso di subordinazione logica - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Successione di legge penale incriminatrice - Configurabilità dell'oltraggio come autonomo reato (anziche' quale aggravante del reato d'ingiuria), tipo ed entita' delle pene e regime di procedibilita' - Immodificabilità del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione - Prospettazione di quesiti plurimi, senza un nesso di subordinazione logica - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quo' ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede.
- Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998.
M.R.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 341 del codice penale, e del combinato disposto degli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, in quanto il giudice 'a quo' ha prospettato quesiti plurimi, di portata affatto differente, ponendo i quesiti stessi in un legame irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità di quella che la precede.
- Sulla inammissibilità delle questioni ancipiti o alternative, si vedano le ordinanze n. 78/2000, n. 286/1999, n. 449/1998, n. 384/1998, n. 146/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 341
co. 0
codice penale
n. 0
art. 2
co. 3
codice di procedura penale
n. 0
art. 673
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30