Ordinanza 108/2001 (ECLI:IT:COST:2001:108)
Massima numero 26155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 10/04/2001; Pubblicazione in G. U. 18/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, ovvero irragionevole parificazione nella disciplina di situazioni diverse, con violazione dei principi di buona amministrazione e del giudice naturale e del diritto di difesa - Questione diretta non a sottoporre un quesito di costituzionalità, ma a censurare una precedente decisione di accoglimento - Manifesta inammissibilita'.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, ovvero irragionevole parificazione nella disciplina di situazioni diverse, con violazione dei principi di buona amministrazione e del giudice naturale e del diritto di difesa - Questione diretta non a sottoporre un quesito di costituzionalità, ma a censurare una precedente decisione di accoglimento - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, a seguito dell'integrazione disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992, prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. Con la questione sollevata, infatti, il giudice rimettente intende sostanzialmente censurare una decisione della Corte costituzionale.
- In senso sostanzialmente analogo, v. ordinanze n. 461/1999, n. 220/1998, n. 7/1991, n. 203/1990, n. 93/1990, n. 27/1990; nonché la sentenza n. 29/1998.
M.R.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, a seguito dell'integrazione disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992, prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. Con la questione sollevata, infatti, il giudice rimettente intende sostanzialmente censurare una decisione della Corte costituzionale.
- In senso sostanzialmente analogo, v. ordinanze n. 461/1999, n. 220/1998, n. 7/1991, n. 203/1990, n. 93/1990, n. 27/1990; nonché la sentenza n. 29/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 136
co. 1
Costituzione
art. 137
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 3