Ordinanza 109/2001 (ECLI:IT:COST:2001:109)
Massima numero 26156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 10/04/2001; Pubblicazione in G. U. 18/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Ricusazione del giudice - Ricusabilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Sopravvenuta astensione dei giudici ricusati nel procedimento a quo - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Ricusazione del giudice - Ricusabilità del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Omessa previsione - Sopravvenuta astensione dei giudici ricusati nel procedimento a quo - Riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione una volta che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di astensione proposta dai giudici ricusati, sia venuto meno il giudizio di ricusazione, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione.
- In senso analogo, v. ordinanze n. 448/1994, n. 65/1991, n. 250/1990.
M.R.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che possa essere ricusato il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione una volta che, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di astensione proposta dai giudici ricusati, sia venuto meno il giudizio di ricusazione, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione.
- In senso analogo, v. ordinanze n. 448/1994, n. 65/1991, n. 250/1990.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 37
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 22