Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Titolo
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Asserita inclusione nell'espressione <> di nozioni da mantenere distinte - Non fondatezza della questione.
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Asserita inclusione nell'espressione <
Testo
Conformemente a quanto già previsto nella legge delega n. 59 del 1997, anche nel corrispondente decreto legislativo n. 422 del 1997 con riguardo al trasporto pubblico locale, l'espressione generica di "conferimento" di funzioni (sia delegate sia trasferite) alle Regioni e agli enti locali si può intendere come l'indicazione in sintesi, senza confusioni, di "tutta la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni" secondo la Costituzione. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia sul presupposto che la stessa espressione produrrebbe confusione tra nozioni che hanno da essere tenute distinte.
- V. sentenza n. 408/1998, per l'analoga questione relativa alle previsioni della legge delega n. 59/1997.
Conformemente a quanto già previsto nella legge delega n. 59 del 1997, anche nel corrispondente decreto legislativo n. 422 del 1997 con riguardo al trasporto pubblico locale, l'espressione generica di "conferimento" di funzioni (sia delegate sia trasferite) alle Regioni e agli enti locali si può intendere come l'indicazione in sintesi, senza confusioni, di "tutta la gamma di strumenti costituzionalmente ammessi per il decentramento delle funzioni" secondo la Costituzione. Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia sul presupposto che la stessa espressione produrrebbe confusione tra nozioni che hanno da essere tenute distinte.
- V. sentenza n. 408/1998, per l'analoga questione relativa alle previsioni della legge delega n. 59/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 1
co. 0
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte