Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  22/03/2001;  Decisione del  22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26158  26160  26161  26162  26163  26164


Titolo
Trasporti pubblici - Servizi pubblici di interesse nazionale - Determinazione - Criteri prescelti - Lamentata carenza di omogeneità - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.

Testo
Nel definire i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, il legislatore delegato, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, si è ispirato a una pluralità di criteri, ad esempio, quello della estensione territoriale dei servizi in materia di trasporto aereo marittimo, automobilistico e ferroviario; quello della regolamentazione uniforme di determinati collegamenti punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario di rilievo internazionale; quello di esigenze non frazionabili di sicurezza nel caso di trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; criteri pur sempre razionali, anche se diversi ma non contraddittori e tali, dunque, da non ledere le competenze regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/11/1997  n. 422  art. 3  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte