Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Titolo
Trasporti pubblici - Servizi pubblici di interesse nazionale - Determinazione - Criteri prescelti - Lamentata carenza di omogeneità - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.
Trasporti pubblici - Servizi pubblici di interesse nazionale - Determinazione - Criteri prescelti - Lamentata carenza di omogeneità - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel definire i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, il legislatore delegato, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, si è ispirato a una pluralità di criteri, ad esempio, quello della estensione territoriale dei servizi in materia di trasporto aereo marittimo, automobilistico e ferroviario; quello della regolamentazione uniforme di determinati collegamenti punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario di rilievo internazionale; quello di esigenze non frazionabili di sicurezza nel caso di trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; criteri pur sempre razionali, anche se diversi ma non contraddittori e tali, dunque, da non ledere le competenze regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
Nel definire i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, il legislatore delegato, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, si è ispirato a una pluralità di criteri, ad esempio, quello della estensione territoriale dei servizi in materia di trasporto aereo marittimo, automobilistico e ferroviario; quello della regolamentazione uniforme di determinati collegamenti punti di confluenza di linee di trasporto ferroviario di rilievo internazionale; quello di esigenze non frazionabili di sicurezza nel caso di trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; criteri pur sempre razionali, anche se diversi ma non contraddittori e tali, dunque, da non ledere le competenze regionali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 3
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte