Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  22/03/2001;  Decisione del  22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26158  26159  26161  26162  26163  26164


Titolo
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Trasferimento di funzioni agli enti locali - Principio della sussidiarietà ed esercizio del potere sostitutivo statale, in caso di inadempimento regionale - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Lamentata attribuzione al governo di una (ulteriore) delega legislativa indebitamente conferita dallo stesso legislatore delegato - Non fondatezza della questione.

Testo
Nel decreto legislativo n. 422 del 1997 che reca norme per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, il principio di sussidiarietà, oggetto di un "generico richiamo", è tale da poter essere precisato dalla stessa regione (Puglia) ricorrente, e non può evidentemente violare l'autonomia regionale. A sua volta, la previsione del potere sostitutivo statale riproduce la disposizione contenuta nella legge delega n. 59 del 1997 (art. 4, comma 5, ultimo periodo) limitandosi perciò a richiamare una disciplina e un potere già previsti, per i quali valgono le considerazioni della precedente pronuncia di rigetto n. 408/1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia.

- V. sentenza n. 408/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/11/1997  n. 422  art. 7  co. 2

decreto legislativo  19/11/1997  n. 422  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte