Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Titolo
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Trasferimento di funzioni agli enti locali - Principio della sussidiarietà ed esercizio del potere sostitutivo statale, in caso di inadempimento regionale - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Lamentata attribuzione al governo di una (ulteriore) delega legislativa indebitamente conferita dallo stesso legislatore delegato - Non fondatezza della questione.
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Trasferimento di funzioni agli enti locali - Principio della sussidiarietà ed esercizio del potere sostitutivo statale, in caso di inadempimento regionale - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Lamentata attribuzione al governo di una (ulteriore) delega legislativa indebitamente conferita dallo stesso legislatore delegato - Non fondatezza della questione.
Testo
Nel decreto legislativo n. 422 del 1997 che reca norme per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, il principio di sussidiarietà, oggetto di un "generico richiamo", è tale da poter essere precisato dalla stessa regione (Puglia) ricorrente, e non può evidentemente violare l'autonomia regionale. A sua volta, la previsione del potere sostitutivo statale riproduce la disposizione contenuta nella legge delega n. 59 del 1997 (art. 4, comma 5, ultimo periodo) limitandosi perciò a richiamare una disciplina e un potere già previsti, per i quali valgono le considerazioni della precedente pronuncia di rigetto n. 408/1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia.
- V. sentenza n. 408/1998.
Nel decreto legislativo n. 422 del 1997 che reca norme per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, il principio di sussidiarietà, oggetto di un "generico richiamo", è tale da poter essere precisato dalla stessa regione (Puglia) ricorrente, e non può evidentemente violare l'autonomia regionale. A sua volta, la previsione del potere sostitutivo statale riproduce la disposizione contenuta nella legge delega n. 59 del 1997 (art. 4, comma 5, ultimo periodo) limitandosi perciò a richiamare una disciplina e un potere già previsti, per i quali valgono le considerazioni della precedente pronuncia di rigetto n. 408/1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 e comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia.
- V. sentenza n. 408/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 7
co. 2
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 7
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte