Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Titolo
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Servizi ferroviari di interesse regionale, in concessione o non alle ferrovie dello stato - Rapporto tra ricavi e costi - Ricorso delle regioni puglia e lombardia - Mancata copertura finanziaria di oneri di spesa, con conseguente accollo alla finanza regionale - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Servizi ferroviari di interesse regionale, in concessione o non alle ferrovie dello stato - Rapporto tra ricavi e costi - Ricorso delle regioni puglia e lombardia - Mancata copertura finanziaria di oneri di spesa, con conseguente accollo alla finanza regionale - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.
Testo
In materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato e di servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, le disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997 hanno previsto - tramite un apposito fondo destinato ai trasporti - risorse finanziarie tali da garantire l'attuale livello del servizio e così da escludere la fondatezza della censura basata sul preteso accollo al bilancio della regione di spese vincolate, senza un corrispondente trasferimento di risorse. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 5 e 6, 9, 17 e 19, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia in riferimento all'art. 76 posto in relazione con l'art. 4, comma 4, lett. b, della legge delega n. 59 del 1997.
In materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato e di servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, le disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997 hanno previsto - tramite un apposito fondo destinato ai trasporti - risorse finanziarie tali da garantire l'attuale livello del servizio e così da escludere la fondatezza della censura basata sul preteso accollo al bilancio della regione di spese vincolate, senza un corrispondente trasferimento di risorse. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 5 e 6, 9, 17 e 19, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia in riferimento all'art. 76 posto in relazione con l'art. 4, comma 4, lett. b, della legge delega n. 59 del 1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 8
co. 5
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 8
co. 6
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 9
co. 0
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 17
co. 0
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 19
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 4
co. 4