Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Titolo
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni agli enti locali - Diretta attribuzione delle risorse agli enti locali da parte del presidente del consiglio dei ministri, prima ancora del conferimento di funzioni con legge regionale - Ricorso della regione lombardia - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Conferimento di funzioni agli enti locali - Diretta attribuzione delle risorse agli enti locali da parte del presidente del consiglio dei ministri, prima ancora del conferimento di funzioni con legge regionale - Ricorso della regione lombardia - Asserita violazione dei principi della legge delega - Non fondatezza della questione.
Testo
La possibilità che, in base all'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è data al Presidente del Consiglio dei ministri di conferire e distribuire direttamente risorse agli enti locali, per le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, si inserisce in un procedimento basato su accordi e intese tra i soggetti interessati, idoneo a valorizzarne la presenza nelle diverse determinazioni in cui si snoda il procedimento, e tale, comunque, da non violare le attribuzioni regionali e i principi della legge delega. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sollevata dalla Regione lombardia, in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 Cost.
La possibilità che, in base all'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è data al Presidente del Consiglio dei ministri di conferire e distribuire direttamente risorse agli enti locali, per le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, si inserisce in un procedimento basato su accordi e intese tra i soggetti interessati, idoneo a valorizzarne la presenza nelle diverse determinazioni in cui si snoda il procedimento, e tale, comunque, da non violare le attribuzioni regionali e i principi della legge delega. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sollevata dalla Regione lombardia, in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 117, 118 e 119 Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 12
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte