Sentenza 111/2001 (ECLI:IT:COST:2001:111)
Massima numero 26164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Titolo
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Introduzione di regole di concorrenzialità e riassetto del settore indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Insufficienza delle norme impugnate allo scopo dichiarato - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e della legge delega - Intervenuta sostituzione della norma impugnata con altra disposizione (non impugnata) - Inoperatività del trasferimento della questione sulla nuova disciplina - Inammissibilita' della questione.
Trasporti pubblici - Trasporto pubblico locale - Introduzione di regole di concorrenzialità e riassetto del settore indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza - Ricorsi delle regioni puglia e lombardia - Insufficienza delle norme impugnate allo scopo dichiarato - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e della legge delega - Intervenuta sostituzione della norma impugnata con altra disposizione (non impugnata) - Inoperatività del trasferimento della questione sulla nuova disciplina - Inammissibilita' della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate dalle Regioni Puglia e Lombardia relativamente alla parte in cui esso detta norme finalizzate a incentivare il superamento degli assetti monopolistici in atto e a introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale (comma 2) e alla parte in cui (comma 3) prevede un riassetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore del trasporto, indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza. Infatti la disposizione impugnata non è più in vigore essendo stata sostituita da altra normativa, non impugnata, sulla quale non è però possibile trasferire la questione originariamente sollevata, spettando, comunque, alla regione l'onere di esercitare, nel termine di decadenza previsto, l'azione per l'impugnazione della nuova disposizione.
- V. sentenza n. 429/1997 per l'inoperatività del "trasferimento" della questione nei giudizi in via principale.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sollevate dalle Regioni Puglia e Lombardia relativamente alla parte in cui esso detta norme finalizzate a incentivare il superamento degli assetti monopolistici in atto e a introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale (comma 2) e alla parte in cui (comma 3) prevede un riassetto organizzativo dei soggetti operanti nel settore del trasporto, indirizzato alla privatizzazione e alla concorrenza. Infatti la disposizione impugnata non è più in vigore essendo stata sostituita da altra normativa, non impugnata, sulla quale non è però possibile trasferire la questione originariamente sollevata, spettando, comunque, alla regione l'onere di esercitare, nel termine di decadenza previsto, l'azione per l'impugnazione della nuova disposizione.
- V. sentenza n. 429/1997 per l'inoperatività del "trasferimento" della questione nei giudizi in via principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1997
n. 422
art. 18
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte