Ordinanza 112/2001 (ECLI:IT:COST:2001:112)
Massima numero 26165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
22/03/2001; Decisione del
22/03/2001
Deposito del 27/04/2001; Pubblicazione in G. U. 02/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Annullamento del decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare alla trattazione dell'ulteriore udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa dell'imputato e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Annullamento del decreto di rinvio a giudizio - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare alla trattazione dell'ulteriore udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa dell'imputato e dei principi del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella l'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente (in seguito ad annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio) la funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato. Infatti, da un lato, al giudice dell'udienza preliminare non spetta esaminare il merito della pretesa accusatoria, ma valutarne soltanto l'idoneità processuale a determinare l'apertura del giudizio, e tali conclusioni restano valide pur dopo la modifica dell'art. 111 Cost., la quale non ha innovato ai principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. Nè d'altro canto, la disciplina censurata appare irrazionale rispetto alla previsione dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (il quale dispone l'incompatibilità tra le funzioni di g.i.p. e g.u.p.), poiché quest'ultima norma vieta lo svolgimento di funzioni diverse, nel medesimo procedimento, da parte dello stesso giudice, e non può costituire 'tertium comparationis' rispetto alla diversa ipotesi in cui lo stesso giudice sia chiamato a svolgere due volte la medesima funzione, per effetto di regressione del procedimento ad una fase anteriore.
- V. ordinanze n. 207/1998 e 367/1997...
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella l'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente (in seguito ad annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio) la funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato. Infatti, da un lato, al giudice dell'udienza preliminare non spetta esaminare il merito della pretesa accusatoria, ma valutarne soltanto l'idoneità processuale a determinare l'apertura del giudizio, e tali conclusioni restano valide pur dopo la modifica dell'art. 111 Cost., la quale non ha innovato ai principi desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. Nè d'altro canto, la disciplina censurata appare irrazionale rispetto alla previsione dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (il quale dispone l'incompatibilità tra le funzioni di g.i.p. e g.u.p.), poiché quest'ultima norma vieta lo svolgimento di funzioni diverse, nel medesimo procedimento, da parte dello stesso giudice, e non può costituire 'tertium comparationis' rispetto alla diversa ipotesi in cui lo stesso giudice sia chiamato a svolgere due volte la medesima funzione, per effetto di regressione del procedimento ad una fase anteriore.
- V. ordinanze n. 207/1998 e 367/1997...
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte