Sentenza 113/2001 (ECLI:IT:COST:2001:113)
Massima numero 26171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Titolo
Pensioni - Dipendenti dello stato - Dipendenti con posizione assicurativa presso l'inps - Periodi di studi universitari ammessi a riscatto a fini pensionistici - Valutabilità a condizione della effettiva prestazione di lavoro subordinato - Assenza di qualsivoglia giustificazione di tale condizione limitativa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Pensioni - Dipendenti dello stato - Dipendenti con posizione assicurativa presso l'inps - Periodi di studi universitari ammessi a riscatto a fini pensionistici - Valutabilità a condizione della effettiva prestazione di lavoro subordinato - Assenza di qualsivoglia giustificazione di tale condizione limitativa - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato". Tale preclusione, infatti, non è sorretta da alcuna giustificazione ed appare disarmonica rispetto all'istituto del riscatto per i dipendenti statali, come si è venuto configurando nell'art. 13 citato, al termine di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale "ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza". E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego.
- Sull'istituto del riscatto per i dipendenti statali v. il richiamo alle sentenze n. 52/2000 e n. 112/1996.
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 124, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato". Tale preclusione, infatti, non è sorretta da alcuna giustificazione ed appare disarmonica rispetto all'istituto del riscatto per i dipendenti statali, come si è venuto configurando nell'art. 13 citato, al termine di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale "ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza". E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego.
- Sull'istituto del riscatto per i dipendenti statali v. il richiamo alle sentenze n. 52/2000 e n. 112/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 124
co. 5
legge
22/11/1962
n. 1646
art. 40
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte