Sentenza 115/2001 (ECLI:IT:COST:2001:115)
Massima numero 26173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche - Non fondatezza delle questioni.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La intervenuta soppressione del potere del giudice di negare l'accesso al giudizio abbreviato non è irragionevole, ma costituisce al contrario l'accoglimento dei voti più volte espressi dalla Corte. Posto, infatti, che il diritto alla riduzione della pena - nel caso di scelta del rito abbreviato - è un diritto dell'imputato, sarebbe incostituzionale fare discendere l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune probatorie non addebitabili all'imputato stesso. Ne consegue che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcun vaglio da parte del giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, non prevedevano la motivazione del dissenso del pubblico ministero, v. sentenze n. 66/1990, n. 183/1990, n. 81/1991, n. 92/1992.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, non prevedevano il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di rigetto della relativa richiesta, v. sentenza n. 23/1992.
- Sul divieto di integrazione probatoria nel caso si proceda con rito abbreviato, v. sentenze n. 318/1992, n. 56/1993, n. 442/1994.
M.R.
La intervenuta soppressione del potere del giudice di negare l'accesso al giudizio abbreviato non è irragionevole, ma costituisce al contrario l'accoglimento dei voti più volte espressi dalla Corte. Posto, infatti, che il diritto alla riduzione della pena - nel caso di scelta del rito abbreviato - è un diritto dell'imputato, sarebbe incostituzionale fare discendere l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune probatorie non addebitabili all'imputato stesso. Ne consegue che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcun vaglio da parte del giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, non prevedevano la motivazione del dissenso del pubblico ministero, v. sentenze n. 66/1990, n. 183/1990, n. 81/1991, n. 92/1992.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che, nel disciplinare il giudizio abbreviato, non prevedevano il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di rigetto della relativa richiesta, v. sentenza n. 23/1992.
- Sul divieto di integrazione probatoria nel caso si proceda con rito abbreviato, v. sentenze n. 318/1992, n. 56/1993, n. 442/1994.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 438
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte