Sentenza 115/2001 (ECLI:IT:COST:2001:115)
Massima numero 26174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26173  26175  26176  26177  26196  26197  26198


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Prospettata violazione dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena e della soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Il nuovo art. 438 cod. proc. pen., nell'escludere qualsiasi vaglio del giudice sulla domanda di rito abbreviato, ha lasciato intatto il potere del giudice di determinare la pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti circostanze attenuanti o aggravanti. Ne consegue che la norma citata non viola i principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena, né quello di esclusività dell'esercizio della giurisdizione, con riferimento al potere di autonoma determinazione in concreto della pena da parte del giudice.

- Sulla "logica premiale" che caratterizza i riti alternativi, v. sentenze n. 313/1990, n. 284/1990.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 438  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte