Sentenza 115/2001 (ECLI:IT:COST:2001:115)
Massima numero 26174
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Prospettata violazione dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena e della soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Nuova disciplina - Esclusione di un autonomo potere del giudice di valutare l'ammissibilità del rito - Prospettata violazione dei principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena e della soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Il nuovo art. 438 cod. proc. pen., nell'escludere qualsiasi vaglio del giudice sulla domanda di rito abbreviato, ha lasciato intatto il potere del giudice di determinare la pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti circostanze attenuanti o aggravanti. Ne consegue che la norma citata non viola i principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena, né quello di esclusività dell'esercizio della giurisdizione, con riferimento al potere di autonoma determinazione in concreto della pena da parte del giudice.
- Sulla "logica premiale" che caratterizza i riti alternativi, v. sentenze n. 313/1990, n. 284/1990.
M.R.
Il nuovo art. 438 cod. proc. pen., nell'escludere qualsiasi vaglio del giudice sulla domanda di rito abbreviato, ha lasciato intatto il potere del giudice di determinare la pena base tra il minimo e il massimo edittale e di stabilire la misura della diminuzione o dell'aumento della pena ove siano presenti circostanze attenuanti o aggravanti. Ne consegue che la norma citata non viola i principi della individualizzazione e della funzione rieducativa della pena, né quello di esclusività dell'esercizio della giurisdizione, con riferimento al potere di autonoma determinazione in concreto della pena da parte del giudice.
- Sulla "logica premiale" che caratterizza i riti alternativi, v. sentenze n. 313/1990, n. 284/1990.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 438
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte