Sentenza 115/2001 (ECLI:IT:COST:2001:115)
Massima numero 26197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26173  26174  26175  26176  26177  26196  26198


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Celebrazione del processo in camera di consiglio, se non vi sia stata richiesta di udienza da parte degli imputati - Asserita irragionevolezza della disciplina - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudizio abbreviato si celebra in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati richiedano la pubblica udienza. Infatti, nel giudizio 'a quo', solo uno degli imputati aveva chiesto il giudizio abbreviato, sicchè la censura concernente il "diritto di veto" dei coimputati alla celebrazione del processo in udienza pubblica è priva di rilevanza.

- Sulla legittimità della norma che consente al solo imputato la scelta fra udienza pubblica e rito camerale, v. ordinanza n. 160/1994, sentenza n. 373/1992.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 441  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte