Sentenza 115/2001 (ECLI:IT:COST:2001:115)
Massima numero 26198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità che il giudice assuma, anche d'ufficio, elementi necessari ai fini della decisione - Assunta violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità che il giudice assuma, anche d'ufficio, elementi necessari ai fini della decisione - Assunta violazione del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede in capo allo stesso giudice poteri istruttori e decisori. L'ordinanza di rimessione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine alla effettiva esigenza, nel caso di specie, del giudice 'a quo' di assumere elementi necessari ai fini della decisione.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede in capo allo stesso giudice poteri istruttori e decisori. L'ordinanza di rimessione è infatti priva di qualsiasi motivazione in ordine alla effettiva esigenza, nel caso di specie, del giudice 'a quo' di assumere elementi necessari ai fini della decisione.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 441
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte