Sentenza 114/2022 (ECLI:IT:COST:2022:114)
Massima numero 44893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44891  44892  44894  44895  44896  44897


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Fondo per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - Individuazione dei centri di riferimento e determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo - Spettanza al Ministro della salute, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 217018).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute - di definizione delle modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - attuativa della legge n. 10 del 2020 in materia di disciplina sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem - vìola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame - riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, ma afferente anche alla materia di competenza concorrente della tutela della salute - non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. (Precedenti: S. 72/2019 - mass. 42117; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 253/2006 - mass. 30559 e 30561).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 500

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 501

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte