Sentenza 114/2022 (ECLI:IT:COST:2022:114)
Massima numero 44893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/03/2022; Decisione del
23/03/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Fondo per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - Individuazione dei centri di riferimento e determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo - Spettanza al Ministro della salute, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 217018).
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Fondo per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - Individuazione dei centri di riferimento e determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo - Spettanza al Ministro della salute, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 217018).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute - di definizione delle modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - attuativa della legge n. 10 del 2020 in materia di disciplina sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem - vìola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame - riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, ma afferente anche alla materia di competenza concorrente della tutela della salute - non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. (Precedenti: S. 72/2019 - mass. 42117; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 253/2006 - mass. 30559 e 30561).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute - di definizione delle modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - attuativa della legge n. 10 del 2020 in materia di disciplina sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem - vìola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame - riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, ma afferente anche alla materia di competenza concorrente della tutela della salute - non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. (Precedenti: S. 72/2019 - mass. 42117; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 253/2006 - mass. 30559 e 30561).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2020
n. 178
art. 1
co. 500
legge
30/12/2020
n. 178
art. 1
co. 501
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte