Ordinanza 116/2001 (ECLI:IT:COST:2001:116)
Massima numero 26178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte sui redditi - Condono fiscale - Nullità di atti di accertamento per effetto di sentenza costituzionale (n. 175 del 1986) - Irrevocabilita' della dichiarazione integrativa del contribuente formulata sulla base dell'avviso di accertamento - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte sui redditi - Condono fiscale - Nullità di atti di accertamento per effetto di sentenza costituzionale (n. 175 del 1986) - Irrevocabilita' della dichiarazione integrativa del contribuente formulata sulla base dell'avviso di accertamento - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni integrative, presentate ai sensi dell'art. 16 del medesimo d.l., possano essere modificate in domande integrative presentate ai sensi del successivo art. 19 (per la definizione automatica di IRPEF, IRPEG e ILOR) quando seguano ad atti di accertamento nulli ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175 del 1986. Infatti, il giudice 'a quo', in sede di verifica e motivazione sulla rilevanza, ha omesso di verificare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sulla controversia portata alla sua cognizione, e di dar conto di questioni rientranti nei suoi poteri. Particolarmente, non considerando se fosse configurabile una carenza di potere dei provvedimenti di accertamento tributario basati su norme di cui era sopravvenuta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nonché se sussistessero o no i presupposti per una conversione della dichiarazione inizialmente proposta ai sensi della disposizione dichiarata illegittima.
- V. sentenza n. 175/1986 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 citato.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni integrative, presentate ai sensi dell'art. 16 del medesimo d.l., possano essere modificate in domande integrative presentate ai sensi del successivo art. 19 (per la definizione automatica di IRPEF, IRPEG e ILOR) quando seguano ad atti di accertamento nulli ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175 del 1986. Infatti, il giudice 'a quo', in sede di verifica e motivazione sulla rilevanza, ha omesso di verificare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sulla controversia portata alla sua cognizione, e di dar conto di questioni rientranti nei suoi poteri. Particolarmente, non considerando se fosse configurabile una carenza di potere dei provvedimenti di accertamento tributario basati su norme di cui era sopravvenuta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nonché se sussistessero o no i presupposti per una conversione della dichiarazione inizialmente proposta ai sensi della disposizione dichiarata illegittima.
- V. sentenza n. 175/1986 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 citato.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/07/1982
n. 429
art. 32
co. 1
legge
07/08/1982
n. 516
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte