Ordinanza 118/2001 (ECLI:IT:COST:2001:118)
Massima numero 26180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
/01. Processo penale - Incidente probatorio - Reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Preclusione della possibilità di richiedere ed eseguire l'incidente fino alla citazione diretta a giudizio - Prospettata disparità di trattamento tra persone indagate e violazione dei diritti d'azione e difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
/01. Processo penale - Incidente probatorio - Reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen. - Preclusione della possibilità di richiedere ed eseguire l'incidente fino alla citazione diretta a giudizio - Prospettata disparità di trattamento tra persone indagate e violazione dei diritti d'azione e difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato quali siano nella specie i motivi che rendano concreto il pericolo di perdita irrimediabile della prova, se la sua assunzione fosse differita al dibattimento, e tale omissione si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
- Sulla l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, v. sentenza n. 77/1994.
M.R.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 cod. proc. pen., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio. Il giudice rimettente, infatti, non ha precisato quali siano nella specie i motivi che rendano concreto il pericolo di perdita irrimediabile della prova, se la sua assunzione fosse differita al dibattimento, e tale omissione si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza.
- Sulla l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, v. sentenza n. 77/1994.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 392
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 393
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte