Ordinanza 119/2001 (ECLI:IT:COST:2001:119)
Massima numero 26181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26182  26259


Titolo
Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario di una notificazione - Perfezionamento della notificazione alla data del ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale - Lamentata disparità di trattamento - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, i quali prevedono che, nel caso in cui il destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio postale, la notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del piego. Nel caso di specie, infatti, non risulta dagli atti che il convenuto contumace abbia ritirato il piego presso l'ufficio postale, sicché la norma censurata è priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/11/1982  n. 890  art. 8  co. 5

legge  20/11/1982  n. 890  art. 8  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte