Ordinanza 119/2001 (ECLI:IT:COST:2001:119)
Massima numero 26182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26181  26259


Titolo
Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario - Perfezionamento della notificazione - Incertezza del termine - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, nel caso di assenza del destinatario, la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale, dal momento che la questione non riguarda il momento perfezionativo della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, e, quindi, attiene a norma diversa da quella denunciata.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/11/1982  n. 890  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte