Ordinanza 119/2001 (ECLI:IT:COST:2001:119)
Massima numero 26182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Titolo
Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario - Perfezionamento della notificazione - Incertezza del termine - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilita' della questione.
Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario - Perfezionamento della notificazione - Incertezza del termine - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, nel caso di assenza del destinatario, la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale, dal momento che la questione non riguarda il momento perfezionativo della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, e, quindi, attiene a norma diversa da quella denunciata.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998.
M.R.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, nel caso di assenza del destinatario, la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di deposito del piego presso l'ufficio postale, dal momento che la questione non riguarda il momento perfezionativo della notificazione, ma semmai la data di restituzione del piego, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, e, quindi, attiene a norma diversa da quella denunciata.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/11/1982
n. 890
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte