Ordinanza 119/2001 (ECLI:IT:COST:2001:119)
Massima numero 26259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 09/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26181  26182


Titolo
Notificazioni e comunicazioni - Notificazioni a mezzo posta - Assenza del destinatario di una notificazione - Perfezionamento della notificazione - Termine di dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che, in caso di assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito del piego presso l'ufficio postale; termine, questo, che non si pone in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., risultando espressione non irragionevole del bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998.

- Sulla ragionevolezza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 8 della legge n. 890/1982 per il perfezionamento della notifica, v. ordinanza n. 591/1989.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/11/1982  n. 890  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte