Sentenza 120/2001 (ECLI:IT:COST:2001:120)
Massima numero 26184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26183


Titolo
Adozione - Adozione di persone maggiorenni - Cognome adottivo - Precedenza del cognome dell'adottante rispetto a quello originario dell'adottato - Non fondatezza della questione.

Testo
Non appare irrazionale nè lede il diritto all'identità personale la regola dell'art. 299, primo comma, del codice civile, che impone all'adottato, nell'assumere il cognome dell'adottante, di anteporlo al proprio, in quanto la lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del cognome originario dell'adottato, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n. 0  art. 299  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte