Sentenza 122/2001 (ECLI:IT:COST:2001:122)
Massima numero 26186
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati, in relazione al procedimento penale promosso nei confronti di un deputato - Ricorso del tribunale di torino per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Tardività del deposito in cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita', notificati - Perentorieta' del termine - Improcedibilità del giudizio.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati, in relazione al procedimento penale promosso nei confronti di un deputato - Ricorso del tribunale di torino per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Tardività del deposito in cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilita', notificati - Perentorieta' del termine - Improcedibilità del giudizio.
Testo
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha ritenuto l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse da un proprio componente, nei cui confronti è pendente un procedimento penale dinanzi allo stesso Tribunale ricorrente. L'eccezione di improcedibilità posta dalla Camera dei deputati è fondata, in quanto il ricorrente non ha provveduto - come avrebbe dovuto - al deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità nel termine perentorio prescritto dalle norme integrative (art. 26, quarto comma).
- Sulla perentorietà del termine fissato dalle norme integrative, sentenza n. 203, n. 50 e n. 35/1999, n. 342 e n. 274/1998.
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima ha ritenuto l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse da un proprio componente, nei cui confronti è pendente un procedimento penale dinanzi allo stesso Tribunale ricorrente. L'eccezione di improcedibilità posta dalla Camera dei deputati è fondata, in quanto il ricorrente non ha provveduto - come avrebbe dovuto - al deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità nel termine perentorio prescritto dalle norme integrative (art. 26, quarto comma).
- Sulla perentorietà del termine fissato dalle norme integrative, sentenza n. 203, n. 50 e n. 35/1999, n. 342 e n. 274/1998.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
18/02/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 4