Sentenza 51/2025 (ECLI:IT:COST:2025:51)
Massima numero 46675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 18/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46676


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Pianificazione comunale - Funzione intimamente connessa al riconoscimento del principio dell'autonomia dei comuni - Possibili deroghe, a protezione di concorrenti interessi generali - Conseguenti interventi regionali - Limiti - Rispetto dei principi di proporzionalità, necessità ed adeguatezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Lazio per cui, nelle more dell'approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale censurata, è possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 090010).

Testo

La funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesse al riconoscimento del principio dell’autonomia dei comuni e non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l’autonomia dei comuni, benché l’autonomia comunale non implichi una riserva intangibile di funzioni, né escluda che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell’autonomia municipale, essendo consentito in particolare alla legge regionale – fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Infatti, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 62514; S. 119/2024 - mass. 46273; S. 70/2023 - mass. 45563; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 119/2020 – mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 – mass. 40610; S. 160/2016 – mass. 38956; S. 46/2014 – mass. 37770; S. 478/2002 – mass. 27377; S. 378/2000 – mass. 25647; S. 83/1997 – mass. 23181).

La pianificazione territoriale non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, ma è volta anche al contemperamento di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali. Nell’esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l’autonomia comunale può quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 90/2023 - mass. 45506; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250).

La funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell’interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione unitaria. La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà verticale impone di valutare, nell’ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, quanto la legge regionale toglie all’autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia stessa. (Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p, e sesto comma, e 118 Cost., l’art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. La disposizione censurata dal TAR Lazio dà attuazione all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., che affida alle regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l’altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, mentre la norma statale in questione ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all’esclusivo fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate, la disposizione censurata, subordinando l’ammissibilità degli interventi edilizi ivi previsti alla «previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001», senza altro specificare, consente, in attesa delle delibere del consiglio comunale e comunque sino al 19 luglio 2018, l’esecuzione di interventi di trasformazione in assenza del permesso di costruire in assenza della delibera del Consiglio comunale. Tale deroga contravviene alla scelta del legislatore statale, che ha sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell’ente più vicino al cittadino. La disposizione censurata, infatti, da un lato certamente condiziona la potestà pianificatoria comunale, perché consente interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14-bis t.u. edilizia, la delibera del Consiglio comunale rappresenta infatti un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione circa l’opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani attuativi. Dall’altro lato, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata incidono in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, poiché ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti. Durante il periodo transitorio, infatti, l’evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  18/07/2017  n. 7  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte