Reati e pene – Concorso di circostanze – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) – Violazione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, n. 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto assoluto di prevalenza censurato dal Tribunale di Ragusa, sez. pen., in composizione monocratica, viola il principio di proporzionalità, in quanto non consente al giudice di valorizzare adeguatamente l’attenuante della riparazione integrale del danno nelle ipotesi nelle quali la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli del reato attenua grandemente il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto; così facendo, la disciplina finisce per attribuire un rilievo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, obliterando anche eventuali indici di ravvedimento e di minore pericolosità sociale insiti nel comportamento riparativo in concreto tenuto dal reo successivamente al reato e suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria. Tale meccanismo preclusivo, inoltre, scoraggia la scelta collaborativa del soggetto e indebolisce il favor insito nella previsione dell’attenuante, così violando anche la finalità rieducativa della pena, che deve ispirarsi a istanze di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 46776; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 138/1998 - mass. 24051).