Ordinanza 124/2001 (ECLI:IT:COST:2001:124)
Massima numero 26188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Sostituti dei medici di medicina generale, in regime di convenzionamento - Diritto all'indennita' di piena disponibilità e al compenso per variazione degli indici del costo della vita - Questione posta con riferimento a disposizioni prive di forza di legge - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato C) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", in quanto la questione medesima - concernente specificamente il trattamento economico del medico sostituto - verte su norme contenute in atto non avente forza di legge e non assoggettabile al sindacato della Corte.

- Nella specifica materia, v. l'ordinanza n. 462/1990, e, da ultimo, le ordinanze n. 328 e 100/2000, e n. 430/1999.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  28/09/1990  n. 314  art. 41  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte