Ordinanza 127/2001 (ECLI:IT:COST:2001:127)
Massima numero 26192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facolta' di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonche' lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facolta' di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonche' lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quo' fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000.
M.R.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quo' fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/12/1999
n. 479
art. 33
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 446
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 555
co. 2
codice di procedura penale
n. 0
art. 464
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte