Ordinanza 128/2001 (ECLI:IT:COST:2001:128)
Massima numero 26193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia delle clausole sugli interessi anatocistici - Motivazione generica sulla rilevanza della questione nonche' intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1283 cod. civ., per difetto di motivazione sulla rilevanza; e dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 che modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per essere stata la norma impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425/2000, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n. 0  art. 1283  co. 0

decreto legislativo  04/08/1999  n. 342  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 45

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte