Ordinanza 129/2001 (ECLI:IT:COST:2001:129)
Massima numero 26194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Banca - Anatocismo - Validità ed efficacia di clausole relative agli interessi anatocistici - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 che modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La norma, infatti, è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 425 del 2000, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

- Per analoghe dichiarazioni, v. ordinanze n. 51, n. 24/2001 e n. 551/2000.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/08/1999  n. 342  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte