Ordinanza 130/2001 (ECLI:IT:COST:2001:130)
Massima numero 26195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 11/05/2001; Pubblicazione in G. U. 16/05/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Somme maturate in conseguenza di pronunce di incostituzionalità (sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Asserita lesione del diritto di azione, con incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Questione identica ad altre già decise - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di tale legge (aventi ad oggetto il pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese fra le parti. Identica questione è già stata infatti ritenuta infondata con la sentenza n. 310 del 2000.

- V. altresì ordinanze n. 464 e 534/2000, nonché n. 52/2001.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 36  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte