Sentenza 114/2022 (ECLI:IT:COST:2022:114)
Massima numero 44895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
23/03/2022; Decisione del
23/03/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Istruzione - Fondo per progetti pilota di educazione ambientale - Determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo - Spettanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della competenza regionale concorrente in materia di istruzione, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 217009).
Regioni (competenza concorrente) - Istruzione - Fondo per progetti pilota di educazione ambientale - Determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo - Spettanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della competenza regionale concorrente in materia di istruzione, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 217009).
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, che rimette esclusivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per progetti pilota di educazione ambientale. La Regione ricorrente non ha adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata con gli evocati parametri costituzionali, in particolare il suo collegamento con la materia dell'istruzione ed il suo nesso con la programmazione ordinaria scolastica.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, che rimette esclusivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per progetti pilota di educazione ambientale. La Regione ricorrente non ha adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata con gli evocati parametri costituzionali, in particolare il suo collegamento con la materia dell'istruzione ed il suo nesso con la programmazione ordinaria scolastica.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2020
n. 178
art. 1
co. 759
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte