Sentenza 131/2001 (ECLI:IT:COST:2001:131)
Massima numero 26200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 15/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
26199
Titolo
Servizio militare di leva - Esenzione dagli obblighi di leva - Omessa previsione per i soggetti già italiani che abbiano acquistato la cittadinanza di un altro stato - Contrasto con la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che vieta l'assoggettamento agli obblighi militari di cittadini di altri stati - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.
Servizio militare di leva - Esenzione dagli obblighi di leva - Omessa previsione per i soggetti già italiani che abbiano acquistato la cittadinanza di un altro stato - Contrasto con la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che vieta l'assoggettamento agli obblighi militari di cittadini di altri stati - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altro profilo.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento all'art. 10 della Costituzione - gli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui dette disposizioni non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912. Ciò in conseguenza del principio di conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, principio sancito dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, che vincola gli Stati a non assoggettare a obblighi militari i cittadini di altri Stati indipendentemente dal fatto che essi, secondo la legislazione di questi stessi Stati, siano o non siano tenuti alla prestazione del servizio militare.
- Per le precedenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sottoposizione all'obbligo militare di leva a carico di chi abbia già prestato il servizio militare o fosse tenuto a prestare il servizio militare nello Stato in cui si acquisti la nuova cittadinanza, v. sentenze n. 974/1988 e n. 278/1992.
- Per il caso degli apolidi, v. sentenza n. 172/1999.
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento all'art. 10 della Costituzione - gli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 nella parte in cui dette disposizioni non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912. Ciò in conseguenza del principio di conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, principio sancito dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, che vincola gli Stati a non assoggettare a obblighi militari i cittadini di altri Stati indipendentemente dal fatto che essi, secondo la legislazione di questi stessi Stati, siano o non siano tenuti alla prestazione del servizio militare.
- Per le precedenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sottoposizione all'obbligo militare di leva a carico di chi abbia già prestato il servizio militare o fosse tenuto a prestare il servizio militare nello Stato in cui si acquisti la nuova cittadinanza, v. sentenze n. 974/1988 e n. 278/1992.
- Per il caso degli apolidi, v. sentenza n. 172/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/02/1964
n. 237
art. 1
co. 1
legge
13/06/1912
n. 555
art. 8
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte