Sentenza 132/2001 (ECLI:IT:COST:2001:132)
Massima numero 26201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
07/05/2001; Decisione del
07/05/2001
Deposito del 15/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
26202
Titolo
Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Ineleggibilità in caso di condanna per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio - Inapplicabilità a tale ipotesi degli effetti della sospensione condizionale della pena - Asserita disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di ineleggibilità derivante dalla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (per la quale opera la sospensione condizionale), nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena e con il diritto di accesso alle cariche elettive - Non fondatezza della questione.
Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Ineleggibilità in caso di condanna per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio - Inapplicabilità a tale ipotesi degli effetti della sospensione condizionale della pena - Asserita disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di ineleggibilità derivante dalla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (per la quale opera la sospensione condizionale), nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena e con il diritto di accesso alle cariche elettive - Non fondatezza della questione.
Testo
Si collocano su un piano diverso quanto a 'ratio' giustificativa le fattispecie di incandidabilità, e quindi di ineleggibilità, per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e quella di interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria. Le prime, infatti - a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici - non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive. Conseguentemente, non è fondata la questione di costituzionalità concernente la mancata estensione alle fattispecie di ineleggibilità di cui al censurato art. 15, del regime della sospensione condizionale della pena operante con riguardo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La questione non è, inoltre, fondata anche sotto il profilo della pretesa violazione del principio di rieducatività della pena - attenendo le ineleggibilità in questione ai requisiti di accesso alle cariche elettive e non alle conseguenze penali dei reati - e sotto il profilo, non sostenuto da adeguata motivazione, della lesione del diritto di accesso alle cariche elettive.
- Sulla diversa 'ratio' delle fattispecie a confronto v. le richiamate sentenze n. 118 e 295/1994; e con specifico riguardo al parametro dell'art. 51, primo comma, Cost. v. le richiamate sentenze n. 407/1992, n. 197, n. 218 e n. 288/1993, n. 118 e n. 295/1994, n. 141/1996.
M.F.
Si collocano su un piano diverso quanto a 'ratio' giustificativa le fattispecie di incandidabilità, e quindi di ineleggibilità, per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e quella di interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria. Le prime, infatti - a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici - non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive. Conseguentemente, non è fondata la questione di costituzionalità concernente la mancata estensione alle fattispecie di ineleggibilità di cui al censurato art. 15, del regime della sospensione condizionale della pena operante con riguardo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La questione non è, inoltre, fondata anche sotto il profilo della pretesa violazione del principio di rieducatività della pena - attenendo le ineleggibilità in questione ai requisiti di accesso alle cariche elettive e non alle conseguenze penali dei reati - e sotto il profilo, non sostenuto da adeguata motivazione, della lesione del diritto di accesso alle cariche elettive.
- Sulla diversa 'ratio' delle fattispecie a confronto v. le richiamate sentenze n. 118 e 295/1994; e con specifico riguardo al parametro dell'art. 51, primo comma, Cost. v. le richiamate sentenze n. 407/1992, n. 197, n. 218 e n. 288/1993, n. 118 e n. 295/1994, n. 141/1996.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/03/1990
n. 55
art. 15
co. 1
legge
13/12/1999
n. 475
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte