Ordinanza 134/2001 (ECLI:IT:COST:2001:134)
Massima numero 26204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 15/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26205


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Potere di revocare ex tunc la provvisoria esecutività del decreto opposto - Omessa previsione - Asserito contrasto con i principi del giusto processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via principale", dell'art. 649 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa revocare 'ex tunc' (oltre che sospendere 'ex nunc') la clausola, di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa 'inaudita altera parte' ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ.. Il giudice, infatti, nel caso di specie aveva già disposto "nelle more della decisione della Corte costituzionale" la sospensione del decreto opposto consumando in tal modo il proprio potere di provvedere in via interinale sull'esecutività del titolo, il che rende irrilevante la questione proposta.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 649  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte