Ordinanza 134/2001 (ECLI:IT:COST:2001:134)
Massima numero 26205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/05/2001;  Decisione del  07/05/2001
Deposito del 15/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26204


Titolo
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Iscrizione d'ipoteca giudiziale sui beni dell'ingiunto, sulla base di un provvedimento provvisoriamente esecutivo - Asserito contrasto con i principi del giusto processo - Omessa denuncia della norma che consente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale (art. 2884 cod. civ.) - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera parte', di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 642  co. 0

codice di procedura civile    n. 0  art. 655  co. 0

codice di procedura civile    n. 0  art. 649  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte