Sentenza 135/2001 (ECLI:IT:COST:2001:135)
Massima numero 26206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Normativa approvata dalla regione liguria - Ricorso governativo in via principale - Eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, in quanto successiva ad un atto di rinvio illegittimamente reiterato dal governo - Infondatezza - Ammissibilità della questione.
Questione di legittimità costituzionale - Normativa approvata dalla regione liguria - Ricorso governativo in via principale - Eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, in quanto successiva ad un atto di rinvio illegittimamente reiterato dal governo - Infondatezza - Ammissibilità della questione.
Testo
La reiterazione del rinvio governativo non può costituire motivo di inammissibilità di una questione proposta in via principale dal Governo nei confronti di una legge regionale - nella specie, della Regione Liguria - riapprovata per la terza volta a maggioranza assoluta, in quanto la Regione in relazione all'atto di rinvio ritenuto lesivo di una legge sprovvista, in base ai criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, del carattere di novità, avrebbe potuto difendere la propria sfera di autonomia sollevando conflitto di attribuzione, sicché l'ulteriore riapprovazione a maggioranza assoluta della legge nuovamente rinviata necessariamente riapre l'iter procedimentale di cui all'art. 127 della Costituzione.
- Sui presupposti per l'impugnativa di una delibera legislativa regionale, secondo il sistema delineato dall'art. 127 Cost., v. sentenze richiamate n. 154/1990, n. 287/1994, n. 359/1994, n. 260/1995, n. 158/1988.
La reiterazione del rinvio governativo non può costituire motivo di inammissibilità di una questione proposta in via principale dal Governo nei confronti di una legge regionale - nella specie, della Regione Liguria - riapprovata per la terza volta a maggioranza assoluta, in quanto la Regione in relazione all'atto di rinvio ritenuto lesivo di una legge sprovvista, in base ai criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, del carattere di novità, avrebbe potuto difendere la propria sfera di autonomia sollevando conflitto di attribuzione, sicché l'ulteriore riapprovazione a maggioranza assoluta della legge nuovamente rinviata necessariamente riapre l'iter procedimentale di cui all'art. 127 della Costituzione.
- Sui presupposti per l'impugnativa di una delibera legislativa regionale, secondo il sistema delineato dall'art. 127 Cost., v. sentenze richiamate n. 154/1990, n. 287/1994, n. 359/1994, n. 260/1995, n. 158/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte