Sentenza 135/2001 (ECLI:IT:COST:2001:135)
Massima numero 26208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Titolo
Regione liguria - Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio - Iniziative volte a prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque - Interventi di controllo faunistico, adottati con deliberazione della giunta regionale d'intesa con le province interessate - Contrasto con il principio fondamentale dettato in materia dalla legge dello stato - Illegittimità costituzionale.
Regione liguria - Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio - Iniziative volte a prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque - Interventi di controllo faunistico, adottati con deliberazione della giunta regionale d'intesa con le province interessate - Contrasto con il principio fondamentale dettato in materia dalla legge dello stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 19 della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 - la delibera legislativa della Regione Liguria recante modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 26 gennaio 1999. Tale delibera, infatti, contravvenendo alla rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1999 - che costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost. ed è strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva CEE per la conservazione degli uccelli selvatici -, non garantisce né il rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto nazionale della fauna selvatica né l'osservanza del procedimento previsto in caso di inefficacia dei metodi ecologici, risolvendosi in una misura diretta a consentire - sia pure in via derogatoria e allo scopo di prevenire danni alle colture - l'abbattimento dello storno, non più ammesso al prelievo venatorio a seguito del d.P.C.M. 21 marzo 1997, e dunque una forma di controllo - la caccia di selezione ad opera della generalita' dei cacciatori - non consentita dall'art. 19 della legge quadro e dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994 che ne riproduce il disposto.
- Sulla disciplina recata dall'art. 19 della legge n. 157/1992, v. sentenza n. 168/1999.
- Sulla procedura prevista in materia di protezione della fauna e caccia dalla legislazione statale, v. sentenze (qui richiamate) n. 53/2000, n. 272/1996, n. 248 e n. 35/1995.
E' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 19 della legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 - la delibera legislativa della Regione Liguria recante modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, riapprovata, a seguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria il 26 gennaio 1999. Tale delibera, infatti, contravvenendo alla rigorosa disciplina del controllo faunistico recata dall'art. 19 della legge n. 157 del 1999 - che costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost. ed è strettamente connessa all'ambito di operatività della direttiva CEE per la conservazione degli uccelli selvatici -, non garantisce né il rispetto della procedura di consultazione dell'Istituto nazionale della fauna selvatica né l'osservanza del procedimento previsto in caso di inefficacia dei metodi ecologici, risolvendosi in una misura diretta a consentire - sia pure in via derogatoria e allo scopo di prevenire danni alle colture - l'abbattimento dello storno, non più ammesso al prelievo venatorio a seguito del d.P.C.M. 21 marzo 1997, e dunque una forma di controllo - la caccia di selezione ad opera della generalita' dei cacciatori - non consentita dall'art. 19 della legge quadro e dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994 che ne riproduce il disposto.
- Sulla disciplina recata dall'art. 19 della legge n. 157/1992, v. sentenza n. 168/1999.
- Sulla procedura prevista in materia di protezione della fauna e caccia dalla legislazione statale, v. sentenze (qui richiamate) n. 53/2000, n. 272/1996, n. 248 e n. 35/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
26/01/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 19