Sentenza 136/2001 (ECLI:IT:COST:2001:136)
Massima numero 26209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Titolo
Impiego pubblico - Personale del comparto ministeri - Crediti retributivi maturati da tale personale a seguito dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Esclusione di interessi e rivalutazione monetaria - Trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ad ogni altro lavoratore o creditore di somme di denaro, con lesione del diritto alla retribuzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo.
Impiego pubblico - Personale del comparto ministeri - Crediti retributivi maturati da tale personale a seguito dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Esclusione di interessi e rivalutazione monetaria - Trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ad ogni altro lavoratore o creditore di somme di denaro, con lesione del diritto alla retribuzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, l'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui le somme, dovute ai pubblici impiegati inquadrati nel c.d. "comparto ministeri", non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria. Tale norma, infatti, impone ingiustificatamente ai soli pubblici dipendenti un trattamento deteriore rispetto a quello di qualsiasi altro creditore, al quale l'art. 429 cod. proc. civ. (nel caso di crediti di lavoro) e l'art. 1224 cod. civ. (in tutti gli altri casi) riconoscono il diritto alla percezione degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.
- Sui limiti di ragionevolezza delle norme retroattive, v. sentenza n. 229/1999.
- Sulla specialità di tutela del credito retributivo e sulla sua funzione di remora a pratiche ritardatrici del pagamento v. sentenze n. 459/2000 e n. 207/1994.
M.R.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, l'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui le somme, dovute ai pubblici impiegati inquadrati nel c.d. "comparto ministeri", non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria. Tale norma, infatti, impone ingiustificatamente ai soli pubblici dipendenti un trattamento deteriore rispetto a quello di qualsiasi altro creditore, al quale l'art. 429 cod. proc. civ. (nel caso di crediti di lavoro) e l'art. 1224 cod. civ. (in tutti gli altri casi) riconoscono il diritto alla percezione degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.
- Sui limiti di ragionevolezza delle norme retroattive, v. sentenza n. 229/1999.
- Sulla specialità di tutela del credito retributivo e sulla sua funzione di remora a pratiche ritardatrici del pagamento v. sentenze n. 459/2000 e n. 207/1994.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 26
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte