Sentenza 136/2001 (ECLI:IT:COST:2001:136)
Massima numero 26211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Titolo
Impiego pubblico - Trattamenti pensionistici - Ritardato adempimento di crediti previdenziali derivanti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 1 del 1991 - Esclusione di prestazioni accessorie - Trattamento irragionevolmente differenziato, rispetto a quello di tutti gli altri crediti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.
Impiego pubblico - Trattamenti pensionistici - Ritardato adempimento di crediti previdenziali derivanti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 1 del 1991 - Esclusione di prestazioni accessorie - Trattamento irragionevolmente differenziato, rispetto a quello di tutti gli altri crediti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto nel prevedere che le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in applicazione della sentenza della Corte n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi e a rivalutazione monetaria determina un trattamento palesemente differenziato rispetto a quello di tutti gli altri crediti, previdenziali e non previdenziali. Restano assorbiti altri profili di censura.
- Sui vincoli di bilancio, che potrebbero spiegare rilevanza sul sistema previdenziale, v. sentenze n. 327/1999, n. 417/1998, n. 211/1997, n. 138/1997, n. 361/1996, n. 320/1995.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella scelta della misura, dei tempi e modi per portare a compimento trattamenti pur imposti da precedenti decisioni, v. sentenze n. 138/1997 e n. 310/2000.
- Sul diverso caso di pretese creditorie di restituzione di indebito, v. sentenza n. 320/1995.
M.R.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in quanto nel prevedere che le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in applicazione della sentenza della Corte n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi e a rivalutazione monetaria determina un trattamento palesemente differenziato rispetto a quello di tutti gli altri crediti, previdenziali e non previdenziali. Restano assorbiti altri profili di censura.
- Sui vincoli di bilancio, che potrebbero spiegare rilevanza sul sistema previdenziale, v. sentenze n. 327/1999, n. 417/1998, n. 211/1997, n. 138/1997, n. 361/1996, n. 320/1995.
- Sulla discrezionalità del legislatore nella scelta della misura, dei tempi e modi per portare a compimento trattamenti pur imposti da precedenti decisioni, v. sentenze n. 138/1997 e n. 310/2000.
- Sul diverso caso di pretese creditorie di restituzione di indebito, v. sentenza n. 320/1995.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 24
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte