Sentenza 138/2001 (ECLI:IT:COST:2001:138)
Massima numero 26217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Pena detentiva - Ammissione alla liberazione condizionale - Valutazione del sicuro ravvedimento del condannato - Condizione della dimostrazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili - Rilevanza delle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato per la situazione morale e materiale delle persone offese - Prospettato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena, nonche' lamentata disparita' di trattamento priva di giustificazione fra condannati che dispongano o siano, invece, privi di mezzi economici - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Pena detentiva - Ammissione alla liberazione condizionale - Valutazione del sicuro ravvedimento del condannato - Condizione della dimostrazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili - Rilevanza delle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato per la situazione morale e materiale delle persone offese - Prospettato contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena, nonche' lamentata disparita' di trattamento priva di giustificazione fra condannati che dispongano o siano, invece, privi di mezzi economici - Non fondatezza della questione.
Testo
Il "sicuro" ravvedimento che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., legittima la liberazione condizionale, consiste non soltanto in una condotta negativa (astensione dalla commissione di altri reati), ma anche in una condotta positiva, dimostrativa dell'abbandono delle scelte criminali, la quale si sostanzia in primo luogo nell'adempimento delle obbligazioni civili sorte dal reato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione - attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Tuttavia, là dove il condannato non abbia mezzi adeguati, l'indice del ravvedimento deve essere tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto sacrificio economico richiesto al primo.
- Sulla finalità della liberazione condizionale, v. sentenza n. 418/1998.
M.R.
Il "sicuro" ravvedimento che, ai sensi dell'art. 176 cod. pen., legittima la liberazione condizionale, consiste non soltanto in una condotta negativa (astensione dalla commissione di altri reati), ma anche in una condotta positiva, dimostrativa dell'abbandono delle scelte criminali, la quale si sostanzia in primo luogo nell'adempimento delle obbligazioni civili sorte dal reato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione - attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati. Tuttavia, là dove il condannato non abbia mezzi adeguati, l'indice del ravvedimento deve essere tratto da alternative forme di interessamento per le sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto sacrificio economico richiesto al primo.
- Sulla finalità della liberazione condizionale, v. sentenza n. 418/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 176
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte