Sentenza 114/2022 (ECLI:IT:COST:2022:114)
Massima numero 44897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44891  44892  44893  44894  44895  44896


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Fondo per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati - Determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo - Ricorso della Regione Campania - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte - Estinzione del processo. (Classif. 217018).

Testo
È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 821, della legge n. 178 del 2020, che determina i criteri di ripartizione del Fondo di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. La Regione ricorrente ha depositato in udienza delibera della Giunta regionale di rinuncia parziale al ricorso e la controparte ha dichiarato di accettarla. (Precedenti: S. 199/2020 - mass. 42729; S. 63/2020 - mass. 43136; O. 23/2020 - mass. 41764).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 821

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte