Sentenza 139/2001 (ECLI:IT:COST:2001:139)
Massima numero 26220
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Titolo
Corte dei conti - Funzione di controllo - Controllo sugli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria - Normativa adottata dal governo con decreto legislativo delegato - Soppressione dei poteri di formulare rilievi al ministro sulla gestione dell'ente - Estraneità della materia del controllo sugli enti alla delega conferita al governo - Accoglimento del ricorso della corte dei conti - Non spettanza al governo del potere di adottare la norma legislativa contestata - Annullamento conseguente.
Corte dei conti - Funzione di controllo - Controllo sugli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria - Normativa adottata dal governo con decreto legislativo delegato - Soppressione dei poteri di formulare rilievi al ministro sulla gestione dell'ente - Estraneità della materia del controllo sugli enti alla delega conferita al governo - Accoglimento del ricorso della corte dei conti - Non spettanza al governo del potere di adottare la norma legislativa contestata - Annullamento conseguente.
Testo
Non spetta al Governo adottare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, abrogando l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inciso illegittimamente sui poteri attribuiti da quest'ultima legge alla Corte dei conti in materia di controlli sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, dal momento che la legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, sulla cui base è stato emanato il succitato decreto legislativo n. 286, non contiene alcuna previsione in tema di riforma della disciplina dei controlli sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendosi tale legge inequivocamente ai controlli attinenti alle "amministrazioni pubbliche", formula in cui non può certamente ritenersi compresa la categoria eterogenea degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria tradizionalmente oggetto di disciplina distinta. Pertanto, essendo stato violato l'art. 76 della Costituzione, il ricorso della Corte dei conti va accolto e, conseguentemente, va annullato l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999.
- Sul diverso conflitto riguardante i poteri di controllo della Corte dei conti su enti di ricerca, oggetto di una puntuale previsione nella legge delega, si veda la sentenza n. 457/1999, qui richiamata.
Non spetta al Governo adottare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, abrogando l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inciso illegittimamente sui poteri attribuiti da quest'ultima legge alla Corte dei conti in materia di controlli sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, dal momento che la legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, sulla cui base è stato emanato il succitato decreto legislativo n. 286, non contiene alcuna previsione in tema di riforma della disciplina dei controlli sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendosi tale legge inequivocamente ai controlli attinenti alle "amministrazioni pubbliche", formula in cui non può certamente ritenersi compresa la categoria eterogenea degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria tradizionalmente oggetto di disciplina distinta. Pertanto, essendo stato violato l'art. 76 della Costituzione, il ricorso della Corte dei conti va accolto e, conseguentemente, va annullato l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999.
- Sul diverso conflitto riguardante i poteri di controllo della Corte dei conti su enti di ricerca, oggetto di una puntuale previsione nella legge delega, si veda la sentenza n. 457/1999, qui richiamata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/07/1999
n. 286
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 1 lettera c