Ordinanza 140/2001 (ECLI:IT:COST:2001:140)
Massima numero 26221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  09/05/2001;  Decisione del  09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26260


Titolo
Straniero - Ingresso di stranieri in italia - Richiesta del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare - Diniego da parte dell'amministrazione - Accoglimento del ricorso, da parte del pretore adito dall'interessato, e rilascio del visto anche in assenza di nulla osta - Lamentata indebita sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40, nella parte in cui prevede che contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, lo straniero può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede ai sensi dell'art. 737 e seguenti del codice di procedura civile e dispone il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta; questione proposta sotto il profilo della indebita sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nel compimento di valutazioni squisitamente discrezionali. Non esiste infatti un principio costituzionale che escluda la possibilità per il legislatore di attribuire al giudice ordinario poteri di annullamento o di sostituzione rispetto alla amministrazione inadempiente - per la tutela di diritti che lo stesso legislatore considera prioritari - anche se ciò può comportare la necessità da parte del giudice di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolati.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/03/1998  n. 40  art. 28  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte