Ordinanza 140/2001 (ECLI:IT:COST:2001:140)
Massima numero 26260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  09/05/2001;  Decisione del  09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26221


Titolo
Straniero - Ingresso di stranieri in italia - Richiesta del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare - Diniego da parte dell'amministrazione - Accoglimento del ricorso, da parte del pretore adito dall'interessato, e rilascio del visto anche in assenza di nulla osta - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40. Il legislatore, nel disciplinare la ricongiunzione familiare dello straniero residente in Italia, ha esercitato il suo potere discrezionale di bilanciamento dei valori di rilevanza costituzionale, accordando preferenza al valore dell'unità familiare rispetto al valore dell'ordine e della sicurezza dello Stato. Sicché non è irrazionale né lesiva del diritto di difesa la scelta di un modulo procedurale semplificato e spedito - ma comunque idoneo ad assicurare il rispetto del contraddittorio e delle altre generali regole processuali - quale è quello previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, per la trattazione del ricorso proposto dallo straniero avverso il provvedimento di diniego del nulla osta.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/03/1998  n. 40  art. 28  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte