Ordinanza 141/2001 (ECLI:IT:COST:2001:141)
Massima numero 26222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati militari - Servizio di leva - Mancanza alla chiamata - Omessa previsione della punibilità soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto chiamato mediante cartolina precetto non si presenti senza giusto motivo (nei cinque giorni successivi a quello prefissato) - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, a sfavore di militari arruolati nell'esercito e nell'aeronautica, del canone di ragionevolezza e del principio della personalità della responsabilita' penale - Manifesta infondatezza della questione.
Reati militari - Servizio di leva - Mancanza alla chiamata - Omessa previsione della punibilità soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto chiamato mediante cartolina precetto non si presenti senza giusto motivo (nei cinque giorni successivi a quello prefissato) - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, a sfavore di militari arruolati nell'esercito e nell'aeronautica, del canone di ragionevolezza e del principio della personalità della responsabilita' penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace - concernente il reato di mancanza alla chiamata - volta ad ottenere un intervento additivo nella descrizione tipica del fatto di reato, sì da rendere penalmente rilevante la sola convocazione mediante cartolina precetto, con esclusione di qualsiasi altra forma di comunicazione e, particolarmente, della chiamata tramite manifesto. Infatti, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, pronunciata con la sentenza n. 61 del 1995 - in tema di decorrenza della prescrizione relativa al dovere di presentazione alle armi sulla base del manifesto di leva - ha già dato soluzione al problema dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza sul presupposto normativo della fattispecie incriminatrice, affermandone la efficacia scusante, sicché non v'è motivo di effettuare un intervento additivo, in sè non necessario e semmai rientrante in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative.
- In materia v. anche richiamata sentenza interpretativa n. 325/1989; nonché la sentenza n. 364/1988, relativa all'art. 5 cod. pen., con la quale è venuta meno la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale in senso stretto.
M. F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace - concernente il reato di mancanza alla chiamata - volta ad ottenere un intervento additivo nella descrizione tipica del fatto di reato, sì da rendere penalmente rilevante la sola convocazione mediante cartolina precetto, con esclusione di qualsiasi altra forma di comunicazione e, particolarmente, della chiamata tramite manifesto. Infatti, la Corte con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil. pace, pronunciata con la sentenza n. 61 del 1995 - in tema di decorrenza della prescrizione relativa al dovere di presentazione alle armi sulla base del manifesto di leva - ha già dato soluzione al problema dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza sul presupposto normativo della fattispecie incriminatrice, affermandone la efficacia scusante, sicché non v'è motivo di effettuare un intervento additivo, in sè non necessario e semmai rientrante in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative.
- In materia v. anche richiamata sentenza interpretativa n. 325/1989; nonché la sentenza n. 364/1988, relativa all'art. 5 cod. pen., con la quale è venuta meno la presunzione assoluta di conoscenza della legge penale in senso stretto.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
codice penale militare di pace
n. 0
art. 151
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte