Ordinanza 142/2001 (ECLI:IT:COST:2001:142)
Massima numero 26223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/05/2001;  Decisione del  09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Difesa in giudizio - Ammissione dei non abbienti al patrocinio a spese dello stato - Esclusione nei procedimenti concernenti contravvenzioni - Lamentata disparità di trattamento e violazione del diritto inviolabile di difesa - Sopravvenuto mutamento normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perchè valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 134, il cui art. 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990.

M. F.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 1  co. 8

legge  30/07/1990  n. 217  art. 15  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte