Ordinanza 143/2001 (ECLI:IT:COST:2001:143)
Massima numero 26224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Requisito reddituale - Computabilità del trattamento pensionistico di guerra nel calcolo del reddito ai fini della concessione della pensione sociale - Prospettata violazione del principio della garanzia previdenziale e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Pensione sociale - Requisito reddituale - Computabilità del trattamento pensionistico di guerra nel calcolo del reddito ai fini della concessione della pensione sociale - Prospettata violazione del principio della garanzia previdenziale e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, nella parte in cui tali norme consentono la computabilità delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito al fine della spettanza della pensione sociale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste la situazione di bisogno che può giustificare l'intervento assistenziale della collettività.
- Per precedenti pronunce che hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, e dell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, la sentenza 157/1980 e l'ordinanza n. 174/1985.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, nella parte in cui tali norme consentono la computabilità delle pensioni di guerra nel calcolo del reddito al fine della spettanza della pensione sociale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste la situazione di bisogno che può giustificare l'intervento assistenziale della collettività.
- Per precedenti pronunce che hanno dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969, e dell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, la sentenza 157/1980 e l'ordinanza n. 174/1985.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
23/12/1978
n. 915
art. 77
co. 2
decreto-legge
02/03/1974
n. 30
art. 3
co. 3
legge
16/04/1974
n. 114
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte